FAQ

ATA (1)

Il personale docente e ATA deve essere convocato individualmente tramite posta elettronica utilizzando la piattaforma SIDI. L’avviso sul sito dell’UAT o su quello della scuola non deve, pertanto, essere considerato sostitutivo della convocazione individuale.

Docenti (8)

Il personale docente e ATA deve essere convocato individualmente tramite posta elettronica utilizzando la piattaforma SIDI. L’avviso sul sito dell’UAT o su quello della scuola non deve, pertanto, essere considerato sostitutivo della convocazione individuale.

No. In assenza di specifiche norme regolamentate, non si possono confermare i docenti dell’anno precedente, ma si dovrà scorrere la graduatoria.

L’art. 5 c.1 del D.M.131/2007 prevede che: “il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’art.7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del c.6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al c.3.” Pertanto, se il Dirigente decide di pubblicare anche le graduatorie di insegnamenti non presenti nell’istituto, dovrà utilizzare anche questi per formulare la graduatoria incrociata.

No, a meno che non sia provvisto del titolo di specializzazione per il sostegno (in analogia a quanto previsto per il docente abilitato con diritto al completamento – cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/2018).Pertanto al docente non specializzato verrà attribuito il completamento orario per sostegno se risulterà in posizione utile nello scorrimento incrociato delle graduatorie dell’istituto.

La finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di Istituto ha un profilo diverso rispetto al rinnovo triennale delle graduatorie stesse. Tuttavia, in caso di nuovi inserimenti, porta alla produzione, diffusione e pubblicazione di nuove graduatorie aggiornate. Per tale ragione, pur essendo prevista la risoluzione del contratto (come stabilito nella clausola risolutoria presente nei contratti stessi ex art. 41 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018) dell’ultimo/i nominato/i, in caso di eventuali inserimenti in posizione utile alla nomina da parte di nuovi candidati – si ritiene che non debbano essere riscorse le graduatorie, come invece previsto per il rinnovo triennale delle stesse.

No. L’accettazione di una supplenza e la successiva assunzione in servizio non ammettono la rinuncia della stessa per accettarne altre (D.M. 131/2007 art.3 c.4-5). Solo i contratti per supplenze di durata inferiore al termine delle lezioni possono essere risolti anticipatamente, ma esclusivamente nel periodo dell’ a.s. che va fino al 30 di aprile e per accettare una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre (art. 8 c. 2 DM 131/20017).

No. Le M.A.D. devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria d’Istituto.

No, in quanto incorrerebbe nelle sanzioni previste dall’art. 8 del D.M.131/2007. Il docente ha, comunque, titolo al completamento dell’orario.

ITP (1)

No. I nuovi inserimenti possono avvenire solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti debitamente documentati (cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/18).

Reclutamento a tempo determinato (9)

Il personale docente e ATA deve essere convocato individualmente tramite posta elettronica utilizzando la piattaforma SIDI. L’avviso sul sito dell’UAT o su quello della scuola non deve, pertanto, essere considerato sostitutivo della convocazione individuale.

No. In assenza di specifiche norme regolamentate, non si possono confermare i docenti dell’anno precedente, ma si dovrà scorrere la graduatoria.

L’art. 5 c.1 del D.M.131/2007 prevede che: “il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’art.7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del c.6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al c.3.” Pertanto, se il Dirigente decide di pubblicare anche le graduatorie di insegnamenti non presenti nell’istituto, dovrà utilizzare anche questi per formulare la graduatoria incrociata.

No. I nuovi inserimenti possono avvenire solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti debitamente documentati (cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/18).

No, a meno che non sia provvisto del titolo di specializzazione per il sostegno (in analogia a quanto previsto per il docente abilitato con diritto al completamento – cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/2018).Pertanto al docente non specializzato verrà attribuito il completamento orario per sostegno se risulterà in posizione utile nello scorrimento incrociato delle graduatorie dell’istituto.

La finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di Istituto ha un profilo diverso rispetto al rinnovo triennale delle graduatorie stesse. Tuttavia, in caso di nuovi inserimenti, porta alla produzione, diffusione e pubblicazione di nuove graduatorie aggiornate. Per tale ragione, pur essendo prevista la risoluzione del contratto (come stabilito nella clausola risolutoria presente nei contratti stessi ex art. 41 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018) dell’ultimo/i nominato/i, in caso di eventuali inserimenti in posizione utile alla nomina da parte di nuovi candidati – si ritiene che non debbano essere riscorse le graduatorie, come invece previsto per il rinnovo triennale delle stesse.

No. L’accettazione di una supplenza e la successiva assunzione in servizio non ammettono la rinuncia della stessa per accettarne altre (D.M. 131/2007 art.3 c.4-5). Solo i contratti per supplenze di durata inferiore al termine delle lezioni possono essere risolti anticipatamente, ma esclusivamente nel periodo dell’ a.s. che va fino al 30 di aprile e per accettare una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre (art. 8 c. 2 DM 131/20017).

No. Le M.A.D. devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria d’Istituto.

No, in quanto incorrerebbe nelle sanzioni previste dall’art. 8 del D.M.131/2007. Il docente ha, comunque, titolo al completamento dell’orario.

Sostegno (1)

No, a meno che non sia provvisto del titolo di specializzazione per il sostegno (in analogia a quanto previsto per il docente abilitato con diritto al completamento – cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/2018).Pertanto al docente non specializzato verrà attribuito il completamento orario per sostegno se risulterà in posizione utile nello scorrimento incrociato delle graduatorie dell’istituto.